Statuto dell’Associazione

difamiglia

Art. 1 (Denominazione)

E’ costituita a tempo indeterminato l’Associazione ONLUS denominata “DIFAMIGLIA”.

Art. 2 (Sede)

L’Associazione DIFAMIGLIA ha la propria sede legale in Torino, Piazza Maria Ausiliatrice, 35. Possono essere istituite all’interno del territorio regionale e nazionale altre sedi operative, oltre alla sede legale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune.

E’ data facoltà al consiglio direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea degli Associati.

L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L’Associazione ha facoltà, qualora ne ravvisi la necessità, si istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Art. 3 (Disposizioni di carattere generale)

L’associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L’associazione è apartitica e ispira le norme del proprio ordinamento a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L’AdF è disciplinata dal presente statuto e si ispira ai principi della legge 460 del 4/12/1997.

Gli aspetti relativi all’organizzazione interna dell’associazione, se non già stabiliti dal presente statuto, sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall’Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo

L’Associazione DIFAMIGLIA (di qui in avanti denominata “AdF”) è un’Associazione di soggetti che condividono la spiritualità il carisma salesiano riconoscendosi nella natura, nell’ispirazione ideale e nelle finalità di quest’ultimo. In particolare vivono lo stile di Don Bosco e di Madre Mazzarello cercando di “attualizzarlo” nelle problematiche odierne.

L’Associazione potrà costruire delle reti con altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Art. 4 (Scopi e finalità)

L’AdF è una Associazione di cristiani che si propongono di cooperare nello spirito evangelico alla formazione e educazione della famiglia per la maturazione di persone adulte e responsabili nella fede, realizzando un’esperienza ecclesiale orientata:

  1. alla testimonianza di fede e di comunione ecclesiale, alimentata dalla Parola di Dio e ispirata al carisma salesiano,

  2. all’impegno culturale di ricerca e di discernimento critico per la promozione della famiglia in tutte le sue componenti e in tutti i suoi momenti,

  3. ad operare in solidarietà e corresponsabilità con tutta la comunità ecclesiale e con le famiglie e con la famiglia salesiana in particolare, nelle sue varie articolazioni, e in fedeltà e dialogo con i Pastori delle Chiese locali, creando “alleanze educative” con i diversi interlocutori.

Art. 5 (Attività)

Per perseguire gli scopi di cui all’art. 3, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:

  • corsi di formazione ed iniziative culturali ed educative aperte alla partecipazione di qualunque interessato;

  • seminari di studio;

  • formazione a distanza tramite l’ausilio di piattaforme informatiche (internet);

  • eventi (manifestazioni, convegni, feste, meeting, ecc.);

  • attività educative e ricreative per i ragazzi (campi, iniziative sportive, musicali e artistiche, eventi di animazione, laboratori, doposcuola, prescuola, estate ragazzi, estate giovani, animazione sul territorio…);

  • sportelli e centri di ascolto;

  • progetti educativi e culturali specifici per la famiglia, per i coniugi, le madri, i padri, i ragazzi e tutte le diverse componenti della famiglia stessa (es. terza età);

  • iniziative varie con attenzione alle famiglie che presentano situazioni di difficoltà.

Favorisce, ove possibile, l’adozione di iniziative in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private e le altre associazioni, laiche e religiose.

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni può:

  • somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. 383/2000;

  • effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

  • esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

  • svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 (Gli Associati)

Possono far parte dell’Associazione cristiani laici e laiche, consacrati e consacrate, presbiteri nonché enti ed altre associazioni che ne condividano scopi e finalità.

L’adesione all’Associazione è personale e richiede ed esprime la condivisione della natura e dei fini dell’AdF, nonché l’accettazione del presente Statuto.

L’adesione ha durata annuale ed è rinnovata secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell’Associazione.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa.

I soci si distinguono in: soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione; soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi; soci sostenitori, vale a dire coloro che versano all’Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall’Assemblea; soci onorari, vale a dire coloro a cui l’Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l’adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all’Associazione o alle finalità di questa.

Tutti gli Associati hanno pari diritti doveri e dignità.

In particolare hanno diritto di:

a) fare parte dei suoi organi nei modi e nelle forme stabilite dal presente Statuto;

b) conoscere ed elaborare i programmi con i quali l’AdF intende attuare i propri scopi;

c) partecipare alle attività promosse dall’AdF;

d) recedere dall’AdF in qualsiasi momento.

Gli Associati si impegnano a partecipare alla vita Associativa contribuendo a elaborare, promuovere e sostenere le iniziative dell’Associazione, ciascuno secondo le rispettive competenze e gli incarichi che gli sono affidati, nel rispetto delle norme del presente Statuto, ed in conformità alle deliberazioni adottate dagli organi da questi previsti.

Gli Associati sono tenuti a contribuire alle spese attraverso il versamento di una quota Associativa annuale. La quota Associativa annuale a carico degli Associati è stabilita dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può altresì deliberare l’adozione di sottoscrizioni volontarie al fine di sostenere particolari esigenze economiche insorte in corso d’anno.

La quota Associativa e gli eventuali altri contributi versati non sono mai soggetti a restituzione in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Il pagamento delle quote Associative di pertinenza dei singoli Associati deve avvenire all’atto dell’iscrizione e, successivamente, entro il 31 gennaio ogni anno.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all’Associazione stessa.

L’esclusione dell’associato moroso da parte dell’Assemblea dovrà essere comunicata per iscritto all’associato, in forma telematica (email) o cartacea, e avrà effetto decorsi 15 giorni dalla comunicazione.

Art. 7 (Perdita della qualità di associato, recesso ed esclusione)

Gli Associati cessano di far parte dell’AdF per le seguenti cause:

a) recesso volontario;

b) mancato pagamento della quota associativa annuale;

c) espulsione conseguente al compimento di atti contrari allo Statuto, manifestamente incompatibili con la permanenza nell’Associazione.

Si considerano, in ogni caso, atti incompatibili con la permanenza nell’AdF condotte manifestamente contrarie all’ispirazione ideale di quest’ultima o che ne ostacolino il perseguimento delle finalità, ovvero che ne ledano l’onorabilità.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 8 (Organi dell’Associazione)

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli Associati;

  • il Presidente;

  • il Consiglio direttivo.

Art. 9 (Assemblea degli Associati)

L’Assemblea degli Associati è il massimo organo dell’Associazione, di cui regola l’attività; è composta da tutti i Associati ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun Associato può rappresentare più di 2 Associati.

Il voto è libero e personale. L’associato in conflitto d’interessi ha l’obbligo di astensione dal voto.

L’Assemblea è convocata a cura del Segretario, o dal Presidente, mediante l’invio di comunicazione scritta diramata con 15 giorni di anticipo attraverso qualsiasi mezzo, anche in forma telematica, contenente il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima.

L’Assemblea è altresì convocata dalla maggioranza del Consiglio o a richiesta di almeno un terzo degli Associati, i quali, a pena d’inammissibilità, devono indicare in modo chiaro e preciso le materie da trattare nell’ordine del giorno. La richiesta è rivolta al Presidente ed inviata al Segretario, i quali informano il Consiglio e provvedono entro novanta giorni.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Se non diversamente stabilito, l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (diretta o tramite delega) di almeno la metà più uno degli Associati e delibera a maggioranza semplice con voto palese, salvo quanto previsto all’art. 12 e fermo restando lo scrutinio segreto nel caso di elezione della altre cariche Associative.

Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni assunte in violazione dello Statuto sono invalide e non possono essere eseguite dagli organi dell’Associazione a ciò preposti.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 10 (Assemblea ordinaria)

La convocazione dell’Assemblea ordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l’anno, e:

  1. discute e detta gli indirizzi fondamentali ed adotta il programma delle attività dell’anno e ne verifica i risultati;

  2. approva il bilancio preventivo, il bilancio connsuntivo e la relazione di attività;

  3. elegge e revoca il Presidente dell’Associazione e i membri del Consiglio direttivo;

  4. delibera sull’azione di responsabilità nei confronti degli Associati, sull’espulsione degli Associati e sulla revoca delle cariche sociali.

  5. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso in cui i Revisori siano esterni all’Associazione;

  6. approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;

  7. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

  8. delibera sull’esclusione dei soci;

  9. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

  10. approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per gli Associati, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;

  11. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell’Associazione.

L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del segretario.

Art. 11 (Assemblea straordinaria)

La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.

L’Assemblea straordinaria dei soci:

  • approva eventuali modifiche allo statuto con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto in prima e seconda votazione, e della metà più uno degli aventi diritto, dalle votazioni successive;

  • scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Art. 12 (Delibere in casi particolari)

L’espulsione, la revoca dalle cariche sociali, e l’azione di responsabilità a carico di componenti degli organi sociali, sono deliberate dall’Assemblea, con voto segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in unica seduta non rinviabile.

Le delibere di espulsione degli Associati sono assunte all’esito di regolare procedimento disciplinare, la tempestiva conoscenza degli addebiti contestati ed il diritto della persona ad esso sottoposta alla difesa in contraddittorio.

Il medesimo procedimento è adottato per la revoca dalle cariche sociali. In questi casi, la deliberazione di revoca è assunta dal medesimo organo che ha provveduto alla nomina.

La sottoposizione a procedimento disciplinare importa la sospensione dalle cariche assunte fino all’intervenuta deliberazione dell’Assemblea.

Art. 13 (Cariche Associative)

Le cariche attribuite ai sensi del presente Statuto, hanno durata triennale e se non disposto diversamente, sono attribuite elettivamente a scrutinio segreto. Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito e non comportano la percezione di alcun emolumento, neanche sotto forma di indennità di partecipazione o di presenza. Può essere concesso un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, purché indispensabili per l’esercizio delle funzioni affidate.

Non possono ricoprire le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Tesoriere, gli Associati che rivestono l’incarico di presidente, segretario, coordinatore, portavoce o incarichi assimilabili di partiti, movimenti politici o sindacali, quelli che ricoprono cariche politiche elettive o che assumono incarichi politico–amministrativi a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, né gli aderenti ad associazioni che perseguano fini incompatibili con quelli di questo Statuto.

Art. 14 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo dell’Associazione è composto dal Presidente dell’Associazione, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e da un numero Associati, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea, non inferiore a uno e non superiore a quattro. I membri del consiglio direttivo, ai sensi dell’art. 13, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.

Si riunisce, su invito del Presidente o a richiesta di almeno tre membri, almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta si renda necessario.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto e, con delibera assunta a maggioranza assoluta e voto palese (in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente):

  1. dà attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea, anche avvalendosi della collaborazione del Segretario e del Tesoriere;

  2. provvede all’adozione di tutte le iniziative necessarie alla realizzazione delle finalità Associative, coerentemente con il programma annuale stabilito dall’Assemblea;

  3. delibera sul bilancio preventivo, il rendiconto finale e la relazione di attività, che sottopone all’approvazione dell’Assemblea;

  4. assume tutte le decisioni concernenti le attività dell’Associazione non demandate ad altri organi;

  5. elegge il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, nella prima riunione;

  6. autorizza il Presidente all’adozione degli atti di straordinaria amministrazione;

  7. sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

  8. sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

  9. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Inoltre, ferme restando le competenze del Collegio dei Revisori, vigila sull’operato del Presidente, del Vicepresidente e del Tesoriere.

Il voto è libero e personale. Il Consigliere in conflitto d’interessi ha l’obbligo di astensione dal voto.

La deliberazione assunta in violazione dello Statuto sono invalide e non possono essere eseguite.

Delle sedute è redatto verbale in forma riassuntiva a cura del Segretario; in sua assenza, da altro membro del Consiglio a ciò incaricato. Alle sedute possono partecipare i membri del Collegio dei Revisori.

Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo

Art. 15 (Presidente)

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea e, oltre alle altre funzioni specificate nel presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell’Associazione per ogni fine di legge. Il presidente, ai sensi dell’art. 13, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo

Esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti indicati dagli artt. 14 e 20, ed in particolare rappresenta l’Associazione davanti ai privati, alle Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, ivi compresa l’Amministrazione Finanziaria.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Il Presidente è tenuto ad agire con diligenza nella persecuzione delle finalità dell’Associazione, avendo particolare riguardo alla corretta gestione economica.

Si avvale della collaborazione del Vicepresidente eletto dal Consiglio e di un Segretario che egli medesimo nomina tra gli Associati.

Il Segretario partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio, ne cura la convocazione e ne redige i verbali in modo sommario, ove non sostituito, dei quali provvede all’ordinata conservazione.

Il Presidente è incaricato degli adempimenti in materia di conservazione dei dati personali, in ossequio alle normative vigenti.

Art. 16 (Tesoriere)

Il Tesoriere cura la tenuta e la conservazione della contabilità dell’Associazione, ivi compresa quella avente rilevanza fiscale e, ove necessario, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti esterni all’Associazione e retribuiti dall’Associazione stessa.

In caso di impossibilità di questi, le funzioni del Tesoriere sono assunte da altro associato nominato ad interim dal Consiglio.

Riferisce periodicamente sull’andamento della gestione economica dell’Associazione al Consiglio e al Collegio dei Revisori.

Art. 17 (Collegio dei Revisori dei Conti)

L’assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio:

  • elegge tra i suoi componenti il Presidente;

  • esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

  • agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;

  • può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;

  • riferisce annualmente all’assemblea in merito all’approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 18 (Comitati tecnici)

Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli Associati o esperti anche non Associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19 (Scritture contabili e bilancio)

Al fine di consentire la corretta gestione economica dell’Associazione, dalle scritture contabili deve risultare la rappresentazione puntuale, chiara e veritiera, dell’ammontare delle disponibilità liquide, in cassa e depositata presso gli istituti bancari o postali, gli impegni di spesa assunti con la loro data di scadenza e l’individuazione della controparte.

L’esercizio delle attività annuali decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Tali documenti devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori (se eletto) almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea e devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni Associato.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve coincidere con l’anno solare ed essere approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Il bilancio preventivo è redatto dal Consiglio all’inizio dell’anno; da esso devono risultare, distinti per voce ed iniziativa, gli impegni di spesa già assunti e quelli che probabilmente saranno da assumersi per l’attuazione del programma, le risorse già disponibili, quelle che prudentemente si renderanno disponibili in corso d’anno, e quelle da reperire, con l’indicazione delle relative fonti.

Art. 20 (Regime patrimoniale)

L’Associazione si dota delle risorse economiche necessarie per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività anche attraverso l’esercizio di attività produttive e commerciali marginali e non prevalenti.

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote e contributi degli aderenti e di privati;

  • contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;

  • erogazioni liberali di associati e di terzi;

  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  • eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;

  • proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione;

  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

  • da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.

E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Gli organi direttivi dell’Associazione sono responsabili della corretta gestione economica e della regolare tenuta della contabilità, secondo le rispettive attribuzioni.

Art. 21 (Responsabilità degli organi direttivi) L’Associazione manleva e tiene indenne il Presidente, o il Vicepresidente delegato, dalle obbligazioni contratte in nome e per conto dell’Associazione, quando dirette al perseguimento delle finalità di questo, fino alla concorrenza dell’attivo di cassa e dei conti correnti bancari e postali, sottratti gli impegni di spesa già assunti, ancorché non in scadenza.

L’acquisto e la cessione, a qualsiasi titolo, di titoli e beni durevoli, la contrazione di obbligazioni con scadenza pluriennale, la sottoscrizione di pegni, ipoteche, fideiussioni, o di altre grazie reali o personali, la sottoscrizione di contratti di finanziamento, devono essere previamente approvati dal Consiglio.

Il Consiglio opererà sotto la propria responsabilità ed avendo riguardo all’effettiva possibilità di copertura degli impegni di spesa.

L’assunzione di impegni di spesa in violazione delle presenti norme libera l’Associazione dall’obbligo di rifondere il Presidente o chi per esso abbia agito.

Art. 22 (Modifiche dello Statuto)

Eventuali modificazioni al presente Statuto dovranno essere proposte da almeno un quinto degli Associati o dal Consiglio ed essere approvate secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del presente statuto.

Art. 23 (Libri sociali)

L’Associazione terrà:

  1. libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario;

  2. libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario;

  3. libro Giornale a cura del Tesoriere;

  4. libro degli Associati, sempre a cura del Segretario;

  5. libro Verbali Revisori dei Conti a cura dei Revisori stessi.

Art. 24 (Scioglimento dell’Associazione)

Lo scioglimento dell’Associazione è proposto dal Consiglio e approvato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto. Con la delibera l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 (Foro competente)

Qualsiasi controversia concernente i rapporti derivanti dall’Associazione sarà devoluta al Tribunale di Torino con esclusione di qualsiasi altro foro eventualmente competente in via alternativa.

Art. 26 (Norme finali)

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000 e della legge regionale 7/2006.

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